Art. 1) Costituzione, durata e caratteri dell’Associazione
Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE INSIEME PER L’HOSPICE SAN MARCO” con durata illimitata nel tempo.
Art. 2) Sede
L’Associazione ha sede in Latina Viale XXI Aprile, 2.
Art. 3) Scopi istituzionali e attività
L’Associazione, che è senza fini di lucro (non profit), basandosi sul carattere personale, volontario e gratuito delle prestazioni fornite dai propri soci, delle quali si avvale in modo determinante e prevalente, operando in collaborazione con le strutture pubbliche e private convenzionate, delle quali intende porsi ad integrazione e supporto, si propone di:
• Dare assistenza di tipo umanitario e sociosanitario a persone che versano in stato di terminalità o comunque di sofferenza bio-psicospirituale per causa di malattia, nonché ai loro familiari;
• Promuovere la creazione di strutture e gestire servizi che garantiscono l’efficacia dell’assistenza ai pazienti nelle fasi terminali di malattia per conferire dignità umana alla morte
• Diffondere la conoscenza delle cure palliative che, nella prospettiva della centralità e della inviolabile dignità della persona, si adoperano per il miglioramento della qualità della vita fino al suo naturale compimento;
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• Svolgere attività di tipo formativo / addestrativo per fare acquisire capacità umane e relazionali, altresì tese al superamento dell’impatto emotivo e dirette a soddisfare e raggiungere la migliore efficacia da parte dei volontari e/o soci personalmente coinvolti nell’assistenza sia ai malati che alle famiglie. Ci anche con il supporto e collegamento con personale specializzato medico e psicologico, di reperimento esterno;
• Favorire, da parte delle persone, l’approccio culturale alle cure palliative mediante incontri, seminari, congressi e eventi di qualunque tipo al fine di affrontare la malattia come ulteriore occasione di sviluppo umano.
Art. 4) Soci
Possono, su loro domanda, divenire soci tutti coloro che: – condividono i fini dell’Associazione; – abbiano compiuto il diciottesimo anno di attività; – prestano la loro opera personale, volontaria, gratuita per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e per assicurarne il regolare funzionamento e la realizzazione dell’attività; – contribuiscono alle spese dell’associazione pagando le quote annuali di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo; – non abbiano commesso reati contro la persona ed il patrimonio. Ulteriori requisiti aventi carattere di certezza e collegati alle finalità dell’Associazione, potranno essere posti nel Regolamento dell’Associazione dal comitato direttivo. I soci sono tenuti a: – prestare la propria opera personale, volontaria e gratuita; – partecipare alla vita dell’Associazione;
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– partecipare a momenti di formazione, in particolare coloro che operano direttamente con gli assistiti; – contribuire alle spese dell’associazione, pagando le quote annuali stabilite dal Consiglio direttivo; – tenere una condotta moralmente irreprensibile, sia nei confronti degli assistiti, sia nei confronti degli altri soci, dell’Associazione e dei suoi organi. L’“ASSOCIAZIONE INSIEME PER L’HOSPICE SAN MARCO” ha quattro diverse tipologie di soci: • Soci Fondatori: le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; • Soci Ordinari: le persone fisiche, ivi compresi i soci fondatori, che aderiscono agli ideali e finalità del presente statuto; I Soci ordinari si impegnano in modo continuativo a realizzare i fini dell’Associazione attraverso attività di volontariato e/o professionali. Solo i soci ordinari hanno diritto di voto durante l’Assemblea dei Soci. Essi, pertanto, hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo, il diritto di informazione e controllo stabilito dalla Legge e dallo Statuto • Soci sostenitori le persone fisiche (minori ed adulti), le associazioni, le persone giuridiche o altri organismi che, condividendo le finalità dell’Associazione, la sostengono versando una quota associativa annua. • Soci onorari le persone benemerite che ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo in segno di riconoscenza dell’Associazione. La quota associativa annua ha carattere libero e volontario. Eventuali importi minimi da versare potranno essere stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo. Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo in cui dichiarano di accettare la disciplina prevista dal presente
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Statuto e specificano dettagliatamente il proprio contributo culturale e/o artistico e/o operativo per l’anno sociale in corso. Il Consiglio Direttivo deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego.
La qualità di Socio è personale e si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte. L’esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi: – inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo; – inosservanza degli impegni assunti all’atto dell’iscrizione; – status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 5) Risorse economiche
Le entrate dell’Associazione sono costituite: – da contributi degli aderenti; – da eventuali contributi dello Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; – da eventuali contributi dei privati; – da eventuali donazioni e/o lasciti testamentari, che verranno destinati al perseguimento delle finalità dell’associazione; – da eventuali rimborsi; – da rimborsi; – da eventuali beni mobili registrati e immobili che diventeranno di proprietà dell’associazione e che saranno necessari per lo svolgimento dell’attività.
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E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi dovranno essere reinvestiti nell’attività. ! Art. 6) Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto annuale che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio. ! Art. 7) Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente.
! Art. 8) Assemblea dei Soci
a) Tutti i Soci possono partecipare all’Assemblea, ma il diritto di voto spetta soltanto ai Soci ordinari, che abbiano provveduto al versamento della quota annua associativa, qualora dovuta. Ogni Socio ha diritto a un voto. b) L’Assemblea dei Soci si riunisce una volta all’anno, per approvare il bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci. c) I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. L’avviso di
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convocazione deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea nello spazio Internet ospitante l’Associazione oppure mediante affissione di apposito avviso nei locali dell’Associazione stessa. d) Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è necessaria la presenza, in prima convocazione, della metà dei Soci più uno, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, le delibere sono valide qualunque sia il numero dei presenti. e) Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16. f) L’Assemblea ha i seguenti compiti: • eleggere o revocare i membri del Consiglio Direttivo; • approvare il rendiconto annuale; • determinare indirizzi e direttive generali dell’Associazione; • deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre al vaglio dell’Assemblea. g) l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. h) Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto da parte dei Soci. ! Art. 9) Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minino di tre ad un massimo di sette componenti. Esso pu cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
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b) Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea dei Soci, il quale rimane in carica per l’intera durata del Consiglio stesso. Il Consiglio nomina, inoltre, al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario. c) I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per sette anni sociali e sono rieleggibili. d) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o del VicePresidente, anche mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. e) Il Consiglio Direttivo delibera validamente se intervengono almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei voti espressi. f) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: – eleggere il Presidente; – nominare il segretario; – nominare il tesoriere; – sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i rendiconti annuali; – determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; – decretare l’accoglienza, la decadenza e l’esclusione dei Soci; – assumere il personale; – ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; – stabilire l’entità minima della quota annua associativa; – nominare il componente del Collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione. g) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere, ordinario e straordinario, per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
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conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione e amministrazione. h) Il Consiglio ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso.
Art. 10) Il Presidente
a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. b) È il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza: ne dirige l’attività; svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo; compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione, quali la stipula di convenzioni, sottoscrizioni di contratti e compie tutti gli atti relativi all’organizzazione delle attività sociali. c) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. d) In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. e) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. f) Un mese prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci per la nuova elezione. ! Art. 11) Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: – provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dei registro dei Soci; – provvede al disbrigo della corrispondenza; – è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
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– predispone lo schema del progetto di bilancio che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo di ogni anno; – provvede alla tenuta dei registri ed alla conservazione della documentazione amministrativa; – coordina eventuali collaboratori che il Consiglio Direttivo assumerà o incaricherà allo scopo di perseguire le finalità dell’Associazione. ! Art. 12) Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento di spese in conformità delle decisioni del consiglio. ! ! Art. 13) Durata delle cariche ! Tutte le cariche sociali hanno la durata di sette anni e possono essere riconfermate. Tutte le cariche sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. ! Art. 14) Collaboratori ! Il Consiglio Direttivo pu assumere dipendenti o collaboratori, allo scopo di perseguire le finalità dell’Associazione. A tali dipendenti o collaboratori verranno applicate le norme contrattuali relative alla tipologia dell’incarico. ! Art. 15) Collegio dei Revisori !
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Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o se previsto da norma di legge.
Art. 16) Modifica dello Statuto e scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea dei Soci delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, per la modifica del presente Statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione. In caso di scioglimento l’Assemblea generale nomina uno o più liquidatori: è fatto obbligo di devolvere il Patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art. 17) Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali fra Soci e fra questi e l’Associazione e i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea quando ve ne sia la necessità. Essi giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura.
Art. 18) Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico. !